I celiaci, cioè gli intolleranti al glutine, combattono con una malattia fastidiosa e irreversibile. Ma possono contare su una serie di diritti e agevolazioni. Vediamo quali.
I tuoi problemi intestinali hanno finalmente un nome: celiachia. Purtroppo i prodotti senza glutine sono molto più costosi di quelli che si trovano in commercio. Spesso sei costretto a recarti in farmacia o in negozio biologici che commerciano tali particolari cibi. Ti chiedi dunque se esistono, oltre alle normali detrazioni fiscali sui farmaci che acquisti per curarti, delle agevolazioni per il resto della spesa. Insomma, vuoi sapere in caso di celiachia, i diritti e le agevolazioni per celiaci previsti dalla legge. Di tanto parleremo nel seguente articolo.
Cos’è la celiachia?
La celiachia è una malattia permanente su base infiammatoria dell’intestino tenue caratterizzata dalla distruzione della mucosa di questo tratto intestinale. La causa è una reazione autoimmune al glutine, una sostanza che si trova in alcuni cereali quali grano, orzo, segale, e – di conseguenza – negli alimenti che li contegono, tra i più diffusi pane, pizza, pasta, biscotti. I sintomi con cui la celiachia si manifesta (può farlo a qualsiasi età, anche avanzata) possono essere molteplici, a carico di diversi organi e sistemi dell’organismo umano. Solitamente, nei bambini si tratta di episodi di diarrea maleodorante (per presenza di grassi nelle feci), meteorismo (addome gonfio), con dolori addominali sotto forma di crampi. Negli adulti, invece, può aversi:
- anemia da carenza di ferro;
- osteoporosi;
- debolezza muscolare;
- disturbi della fertilità e ripetuti aborti spontanei;
- alterazioni della coagulazione;
- afte orali (bollicine su lingua e gengive);
- alopecia (perdita di capelli);
- convulsioni.
Spesso accade che i sintomi non siano facilmente riconoscibili e la diagnosi corretta richiede anni.
Come si comprende, si tratta di una patologia – classificata come una malattia rara -che comporta disagi di varia natura. Proprio per questo, il Sistema Sanitario Nazionale prevede particolari forme di tutela per le persone che ne sono affette:
- erogazione gratuita dei prodotti entro un tetto di spesa;
- somministrazione di pasti privi di glutine a scuola e in ospedale;
- esenzione dal ticket.
Celiachia: erogazione gratuita di alimenti senza glutine
La prima agevolazione riguarda il problema principale dei soggetti affetti da questa patologia che, in sostanza, ruota intorno alla impossibilità di mangiare pasti in cui è presente il glutine: pane, pasta, biscotti, cereali, ecc.
Proprio di recente è stato approvato un bonus mensile -differenziato per sesso ed età – fino a un massimo di 124 euro, per gli affetti da celiachia.
In particolare il celiaco ha diritto ad approvvigionarsi gratuitamente di alimenti, pane e pasta su tutti, riportanti in etichetta la dizione «senza glutine, specificatamente formulati per celiaci», oppure l’indicazione «senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine». A breve vedremo di quali prodotti si tratta.
Il costo di tali prodotti è a carico del Servizio sanitario nazionale. Ma gli acquisti non potranno essere illimitati. Diritto alla gratuità e limiti di spesa vengono, infatti, disposti da un decreto del ministero della salute, datato 10 agosto 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto scorso (che puoi leggere qui sotto nel box “La legge”).
Il contributo mensile più elevato è di 124 euro. E viene concesso ai ragazzi tra 14 e 17 anni; per i maschi adulti, invece, il tetto di spesa scende a 110 euro.
Per le donne il bonus è più basso, seppure non di molto. In ogni caso, i tetti di spesa saranno aggiornati di continuo dal ministero.
La lista dei prodotti senza glutine gratuiti
Il decreto ministeriale contiene una lista stringata di prodotti (e affini), che gli affetti da celiachia potranno acquistare gratuitamente nei negozi. Si tratta di:
- pane e prodotti da forno salati;
- pasta, pizza e piatti pronti a base di pasta;
- preparati e basi pronte per dolci, pane, pasta, pizza;
- prodotti da forno e dolciari;
- cereali per la prima colazione.
Come avere il bonus per celiaci
Per beneficiare del bonus d’acquisto, gli alimenti per celiaci dovranno essere schedati in un registro nazionale, istituito presso la direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti del ministero della salute. Di conseguenza, gli operatori alimentari, che intendono offrire ai consumatori alimenti in grado di beneficiare del contributo del sistema sanitario nazionale dovranno notificare allo stesso dicastero questi prodotti, affinché siano inclusi nel registro.
A seguito della diagnosi del medico specialista, il celiaco, quindi, ha diritto ai prodotti dietetici senza glutine, indispensabili per la sua dieta che dovrà essere rigorosa e portata avanti per tutta la vita. Può, quindi, ritirare prodotti nelle farmacie, pubbliche e private, nei supermercati e negozi specializzati, fino al raggiungimento di un tetto di spesa mensile.
Da precisare, però che i tetti di spesa effettivamente riconosciuti, così come la tipologia dei punti vendita in cui sono disponibili i prodotti senza glutine distribuiti in regime di erogazione gratuita, possono essere differenti a seconda della regione di residenza e della Asl di appartenenza. Pertanto, ogni dettagliata informazione deve essere richiesta all’Associazione Italiana Celiachia della regione di residenza.
Ma come fanno i celiaci a sapere che cosa esattamente possono mangiare? Un decreto ministeriale del 2001 ha istituito il Registro Nazionale dei Prodotti Destinati a un’Alimentazione Particolare che viene aggiornato con cadenza mensile dal Ministero: al suo interno sono presenti tutti gli alimenti senza glutine erogabili dal Sistema Sanitario Nazionale e che sono facilmente identificabili grazie ad un logo ministeriale ufficiale che le aziende possono apporre sulle confezioni.
Celiachia: come ottenere l’erogazione gratuita degli alimenti?
Per ottenere l’erogazione gratuita degli alimenti privi di glutine sono necessari alcuni documenti:
- certificato di accertata diagnosi di malattia celiaca rilasciato da parte di uno dei centri ospedalieri o universitari di riferimento;
- rilascio da parte dell’Azienda Sanitaria Locale dell’autorizzazione a fruire gratuitamente dei prodotti privi di glutine.
Il ritiro dei prodotti avviene secondo modalità definite dalle singole Regioni, direttamente presso i presidi delle Asl, le farmacie convenzionate o i fornitori da queste autorizzati.
Celiachia: quali diritti a scuola e negli ospedali?
Agevolazioni per i celiaci sono previste anche a scuola e nei luoghi pubblici. La legge [2] riconosce la possibilità di ottenere, su richiesta, la somministrazione di pasti senza glutine nelle mense scolastiche, ospedaliere e nelle mense di strutture pubbliche. Ciò al fine di agevolare l’inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative garantendo un accesso sicuro ai servizi di ristorazione collettiva.
Celiachia: visite gratuite?
Esenzioni sono previste anche per le prestazioni finalizzate alla diagnosi della malattia, a condizione che il sospetto circa la sua presenza sia formulato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, il quale si occuperà di indirizzare l’assistito, in base alle indicazioni del competente centro interregionale di riferimento, al presidio della rete in grado di garantire la diagnosi. Nel caso in cui fossero necessarie indagini genetiche sui familiari dell’assistito, esse sono erogate in regime di esenzione dai presidi della rete. I relativi oneri sono a carico della Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’assistito.
Celiachia: spettano i benefici della 104?
Attualmente, il soggetto celiaco non rientra tra quelli che beneficiano delle agevolazioni previste dalla legge 104: tale legge si rivolge ai portatori di handicap, cioè a coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è causa di svantaggio sociale o di emarginazione.
Celiachia: vantaggi sul lavoro?
Se il celiaco è anche malato oncologico può passare da un lavoro a tempo pieno a uno a tempo parziale. Può accadere che i contratti collettivi non prevedano nulla in tal senso e che il datore di lavoro si rifiuti: in una simile ipotesi non resta che proporre una trasformazione a tempo parziale prevedendo una data di scadenza (per esempio, 6 mesi). In questo modo il lavoratore potrebbe gestire le terapie opportune senza incidere troppo sull’organizzazione del lavoro, mentre l’azienda risparmierebbe sul costo del lavoro, dal momento che la fissazione di un orario part-time comporta una riduzione dei costi retributivi e contributivi.
note
[1] È previsto un aggiornamento periodico a cura del ministero della Salute, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti sul libero mercato.
[2] L. n. 123 dello 04.07.2005, “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”.
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 agosto 2018
Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine,
di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n.
123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di
celiachia». (18A05590)
(GU n.199 del 28-8-2018)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione
della direttiva 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari
destinati ad una alimentazione particolare, per quanto previsto
dall'art. 7 sulla commercializzazione dei prodotti;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2001 sull'assistenza
sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una
alimentazione particolare;
Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123 recante «Norme per la
protezione dei soggetti malati di celiachia»;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006 sui limiti massimi di
spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'art. 4,
commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante «Norme per la
protezione dei soggetti malati di celiachia», in particolare l'art. 3
sui tetti di spesa;
Visto il regolamento (UE) 1155/2013 che modifica il regolamento
(UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto
riguarda le informazioni sull'assenza di glutine o sulla sua presenza
in misura ridotta negli alimenti;
Visto il regolamento (UE) 828/2014 relativo alle prescrizioni
riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o
sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2016 sulla assistenza
sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di
applicazione del regolamento (UE) 609/2013 e per i prodotti
alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in particolare l'art. 14;
Considerato che e' opportuno rendere uniformi le modalita' di
erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per
celiaci al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su
tutto il territorio nazionale e di contenere i costi per il Servizio
sanitario nazionale;
Considerato che il celiaco deve seguire una dieta varia ed
equilibrata con un apporto energetico giornaliero da carboidrati
stimabile in almeno il 55%, che deve derivare anche da alimenti
naturalmente privi di glutine provenienti da riso, mais, patate e
legumi come fonte di carboidrati complessi, per cui la quota da
soddisfare con alimenti senza glutine di base (pane, pasta e farina)
e' stimabile nel 35% dell'apporto energetico totale;
Ritenuto di revisionare le categorie di alimenti senza glutine
incluse nel registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto
ministeriale 8 giugno 2001 per mantenervi, ai fini dell'erogabilita',
solo quelle relative ai sostituti degli alimenti caratterizzati
tradizionalmente dalla presenza di cereali contenenti glutine, alla
luce della possibilita' intervenuta per gli alimenti destinati al
consumo generale di riportare la dicitura «senza glutine», come
informazione accessoria, quando composti da ingredienti naturalmente
privi di glutine;
Rivalutati i limiti massimi di spesa, distinti per sesso e per
fasce di eta', secondo i fabbisogni energetici totali definiti dai
Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia (LARN)
2014 al secondo livello di attivita' fisica incrementati del 30% per
tener conto di particolari esigenze nutrizionali, sulla base dei
prezzi medi di mercato del canale di distribuzione prevalente che e'
quello delle farmacie;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi
dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Atti CSR
repertorio n. 106 del 10 maggio 2018);
Decreta:
Art. 1
Diritto all'erogazione
1. Ai soggetti affetti da celiachia, compresa la variante della
dermatite erpetiforme, e' riconosciuto il diritto all'erogazione
gratuita degli alimenti con dicitura «senza glutine, specificatamente
formulati per celiaci» o «senza glutine, specificatamente formulati
per persone intolleranti al glutine», ai sensi dell'art. 1
del decreto ministeriale 17 maggio 2016.
Art. 2
Categorie erogabili di alimenti senza glutine specificamente
formulati per celiaci
1. Ai fini dell'erogazione a carico del Servizio sanitario
nazionale sono inclusi nel registro nazionale, istituito presso la
Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione del Ministero della salute, gli alimenti di cui all'art. 1
rientranti nelle seguenti categorie:
a) pane e affini, prodotti da forno salati;
b) pasta e affini; pizza e affini; piatti pronti a base di pasta;
c) preparati e basi pronte per dolci, pane, pasta, pizza e
affini;
d) prodotti da forno e altri prodotti dolciari;
e) cereali per la prima colazione.
2. Ai fini dell'inclusione nel registro nazionale, gli operatori
del settore alimentare devono notificare tali alimenti con le
modalita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 111.
3. Il Ministero della salute pubblica sul proprio sito internet
aggiornamenti periodici del registro nazionale.
Art. 3
Limiti di spesa
1. I limiti massimi di spesa per l'erogazione gratuita degli
alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci sono
riportati nell'allegato 1 del presente decreto.
2. I limiti massimi di spesa di cui all'allegato sono aggiornati
periodicamente dal Ministero della salute considerando la variazione
dei prezzi medi al consumo degli alimenti senza glutine di base
specificamente formulati per celiaci (pane e pasta).
Art. 4
Norme transitorie
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto viene pubblicato il registro nazionale privo degli alimenti
senza glutine che non rientrano nelle categorie di cui all'art. 2,
comma 1.
2. Entro tre mesi dalla pubblicazione del registro nazionale di cui
al comma 1 le regioni provvedono ad adeguare le modalita' di
erogazione degli alimenti senza glutine conformemente a quanto
previsto dal presente decreto.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Alle disposizioni recate dal presente decreto si provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 6
Abrogazione
Il presente decreto abroga il decreto ministeriale 4 maggio 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
Roma, 10 agosto 2018
Il Ministro: Grillo
Allegato
=====================================================
| | Limite mensile |Limite mensile |
|Fasce di eta'| maschi (€) | femmine (€) |
+=============+=====================+===============+
| 6 mesi - 5 | |
| anni | 56 |
+-------------+-------------------------------------+
| 6 - 9 anni | 70 |
+-------------+-------------------------------------+
|10 - 13 anni | 100 | 90 |
+-------------+---------------------+---------------+
|14 - 17 anni | 124 | 99 |
+-------------+---------------------+---------------+
|18 - 59 anni | 110 | 90 |
+-------------+---------------------+---------------+
| ≥ 60 anni | 89 | 75 |
+-------------+---------------------+---------------+
Per la precisione la celiachia non è una intolleranza ma una malattia autoimmune.
È ben diverso.
Non capisco la riduzione COSI’ DRASTICA dell’importo erogato che mi è passato dai140€. ai 110€ (30€ in meno) sono tanti dal momento che i prodotti costano parecchio, cerchiamo quindi di far abbassare il prezzo dei prodotti.
Salve, sapreste dirmi se la legge “obbliga” anche i bar ad offrire un’alternativa per celiaci? Grazie
E veramente assurdo che quando fai 60anni ti danno 70 euro si deve mangiare meno lo fanno x noi …..
Salve, vorrei sapere se anche i bambini hanno diritto fino a 124€ di bonus, considerato che nell’articolo leggo solo che lo stesso viene erogato a soggetti dai 14 anni in su… La mia bambina ha 3 anni. Grazie.
Per poter usare il bagno della scuola a mio figlio è stato richiesto il certificato di diagnosi della celiachia. Praticamente ci sono i bagni senza le porte e ho richiesto di potergli far usare il bagno dotato di porta dato che spesso, nonostante l’alimentazione senza glutine, ha disturbi intestinali. Secondo voi si sta violando qualche diritto? La privacy dei bagni dove sta?